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Contratti di lavoro > Contratto a tempo Determinato

Contratto a tempo Determinato
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al quale si applicano le norme sul rapporto di lavoro, è una tipologia contrattuale la cui particolarità è la risoluzione del rapporto di lavoro decorso un termine, normalmente fissato dalle parti, o al realizzarsi di un determinato evento. In tale ultimo caso si è in presenza della realizzazione di una condizione; il contratto si risolve di diritto e, quindi, il datore è esonerato da ogni ed ulteriore comunicazione. 
   

Termine
L’apposizione di un termine al contratto è consentita in presenza di ragioni di carattere:
  1. tecnico (quale la necessità di disporre di personale con qualifiche e specializzazioni diverse da quelle normalmente possedute dall’organico dell’azienda);
  2. produttivo e organizzativo (quali l’esigenza di far fronte a situazioni o a richieste di mercato al di sopra della media);
  3.  sostitutivo.

Il requisito della giustificazione per l’apposizione del termine non è richiesto nell’ipotesi di stipulazione di primo contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi. Tuttavia, i contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale possono derogare all’obbligo di motivazione nei casi in cui le assunzioni a termine – che non possono eccedere il limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva – siano riconducibili ad un processo organizzativo (avvio di una nuova attività; lan-cio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o proroga di una commessa consistente).

 

Prosecuzione del contratto oltre il termine
Il rapporto di lavoro a termine non può proseguire oltre il trentesimo giorno dopo la scadenza nei casi in cui il contratto abbia previsto un termine inferiore ai 6 mesi e non oltre il cinquantesimo giorno nei casi in cui il contratto abbia previsto un termine pari o superiore ai 6 mesi. Il superamento dei predetti termini comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In ogni caso al lavoratore è riconosciuta una maggiorazione retributiva del 20% per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
 

Riassunzione del Lavoratore a Termine
L’intervallo minimo che deve intercorrere tra un contratto a termine e quello successivo è di 60 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi e di 90 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. La riassunzione a termine del lavoratore entro un periodo inferiore a quelli indicati dalla scadenza del primo contratto a termine comporta la trasformazione del secondo contratto in contratto a tempo indeterminato. I contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono stabilire la riduzione dei predetti termini da 60 fino a 20 giorni e da 90 fino a 30 giorni nel caso in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo come indicato in tema di contratto a termine privo di giustificazione.
 

Divieti
Il legislatore vieta di procedere ad assunzioni a tempo determinato:
  • per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della l. n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provve-dere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della l. n. 223/1991, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  • presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una ridu-zione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
  • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in adempimen-to degli obblighi prevenzionistici.
 

Tutele per il lavoratore
 Le tutele per il prestatore di lavoro sono:
  • Forma scritta richiesta per l’apposizione del termine e nella conseguente previsione-sanzione, che in mancanza il contratto si riterrà stipulato a tempo indeterminato;

  • Previsione che le ragioni giustificatrici risultino nel medesimo contratto e siano specificatamente dettagliate;
     
  • Una copia del contratto di lavoro deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio della prestazione.
 

Proroga
Il contratto a termine può essere prorogato solo se ha una durata iniziale inferiore ai 3 anni. In tale ipotesi, la proroga è consentita una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato anche se per ragioni diverse. La durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai 3 anni.
Nel caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il contratto potrà essere prorogato fermo restando il limite dei 12 mesi indicato nell’art. 8, comma 2, della l. n. 223/1991 (circolare Inps n. 109/2005).
 

Limiti e contrattazione collettiva
I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi regolamentano sia le modalità con cui comunicare ai lavoratori a termine la presenza di eventuali posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa, per garantire loro maggiori possibilità di ottenere un’occupazione stabile, sia le modalità secondo cui informare le rappresentanze dei lavoratori in merito al ricorso al lavoro a tempo determinato nelle aziende.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 35 della l. n. 300/1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori) sono computabili i soli lavoratori il cui contratto abbia una durata superiore ai 9 mesi.
Il legislatore articola ulteriormente la disciplina del contratto a tempo determinato, stabilendo che debbano essere i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati compara-tivamente più rappresentativi ad individuare i limiti quantitativi di utilizzazione di tale istituto: a garanzia del lavoratore, quindi, il numero di persone da impiegare in un determinato contesto non è affidato alla libertà contrattuale del datore di lavoro. In sede di stipulazione del contratto occorre verificare che i limiti, ove sussistenti, siano rispettati.

Sono però esclusi da ogni limitazione quantitativa, i contratti a tempo determinato conclusi:
  • nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
  • per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, comprese le attività già previste nell’elenco allegato al d.P.R. n. 1525/1963 per come vigente;
  • per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
  • con lavoratori di età superiore a 55 anni.
 

 
Le guide
Modello di Contratto: Lavoro subordinato a Tempo Determinato
   
   
 

 

     
     
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