Ancora novità sull'apprendistato, dopo la conversione del decreto legge istruzione n. 104/2013. La nuova disciplina introduce l'alternanza scuola lavoro nelle università, negli istituti tecnici (Its) e durante gli ultimi due anni delle superiori. Le università (escluse quelle telematiche) potranno stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese, allo scopo di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti (mediante assunzione con contratto di apprendistato) durante la formazione post-secondaria.
Le convenzioni sottoscritte tra gli atenei e le imprese assumeranno un ruolo centrale nella gestione dell'intero percorso, perché la legge assegna loro il compito di definire tutti gli aspetti formativi del rapporti. In particolare, dovranno definire quali sono i progetti formativi congiunti, coerenti con il curriculum di studi del giovane, cui potranno partecipare gli studenti lavoratori.
Oltre al percorso formativo, nelle convenzioni dovranno essere definiti tutti gli altri aspetti necessari all'attuazione di tale processo. Pertanto, l'università e l'azienda dovranno decidere quali sono i corsi di studio interessati dall'alternanza (potrà trattarsi di un singolo corso o più); dovranno, inoltre, definire i criteri e le procedure da seguire per individuare gli studenti da coinvolgere nel percorso. Anche le caratteristiche dei tutori chiamati a monitorare lo svolgimento del percorso formativo dovranno essere definite nelle convenzioni che saranno siglate con le aziende.
Il percorso formativo dovrà concludersi con lo svolgimento di apposite verifiche, finalizzate a controllare le conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato; anche le modalità di svolgimento di questa fase dovranno essere definite dalle convenzioni, così come il numero crediti formativi riconoscibili a ciascun studente, con un tetto massimo di 60.
La nuova norma individua nel contratto di apprendistato lo strumento da utilizzare per regolare il rapporto lavorativo dello studente coinvolto nel percorso di alternanza. Si tratta di una scelta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare, è forte l'assonanza con l'articolo 5 del Testo unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011), che disciplina l'apprendistato di alta formazione.
L'articolo 14 del decreto non fornisce, in realtà, indicazioni specifiche circa la tipologia di apprendistato che si può abbinare a questa forma di alternanza tra istruzione e lavoro. Si tratta di un aspetto che dovrà essere decodificato in fase applicativa, in quanto la legislazione vigente conosce tre differenti forme di apprendistato, ciascuna dotata di regole diverse, sia per quanto riguarda l'età dei lavoratori, sia per quanto riguarda la durata e lo svolgimento del percorso formativo.
Il richiamo ai percorsi universitari dovrebbe indurre a collegare i percorsi di alternanza previsti dal nuovo decreto con l'apprendistato di alta formazione, anche in ragione della stretta similitudine tra le regole di questa fattispecie con le nuove norme del decreto Carrozza. La legge di conversione ipotizza percorsi simili, seppure in forma sperimentale, per gli studenti che frequentano gli ultimi due anni delle superiori; tali percorsi dovranno essere tuttavia attivati da un decreto del ministero dell'Istruzione, che dovrà definire la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. Il successo di queste misure, dipenderà dall'efficienza della prassi applicativa e gestionale. Il sistema, infatti, anche prima dell'approvazione del decreto non soffriva di una carenza di norme, quello che è mancato fino ad oggi è stata la capacità di trasferire nella prassi concreta del mercato del lavoro, da un lato, e del sistema educativo, dall'altro, un obiettivo tanto ambizioso e importante come quello dell'alternanza tra la formazione e il lavoro.
Fonte: Il Sole 24 Ore