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03/04/2013
Incentivi assunzione: le nuove regole caso per caso

Incentivi assunzione di disoccupati di lunga data: requisiti per aziende e lavoratori, applicazione e decorrenze, casi particolari di ammissione al beneficio o esclusione dello sgravio fiscale.

Tra le novità della Riforma del lavoro (L. 92/2012), rientrano anche gli incentivi all’assunzione – sconto del 50% sui contributi previdenziali per 36 mesi – di disoccupati o in CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) da almeno 24 mesi e di lavoratori in mobilità (istruzioni operative nella circolare INPS n. 137 del 12 dicembre 2012), purché i nuovi assunti non sostituiscano dipendenti licenziati dalla stessa azienda per giustificato motivo oggettivo,  riduzione del personale o sospesi.


Requisiti azienda

Per ricevere gli incentivi, il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC: ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, l’interessato deve presentare autocertificazione – alla direzione territoriale del Ministero del Lavoro – sull’inesistenza di provvedimenti a suo carico relative alle violazioni nell’Allegato A del Decreto, o il decorso del tempo indicato da ciascuna violazione.

La medesima comunicazione va inoltrata all’INPS per l’applicazione degli incentivi.

Per i rapporti di somministrazione è l’agenzia di somministrazione a dover dimostrare la propria regolarità. Agenzia e datore di lavoro devono dimostrare il rispetto delle norme che tutelano le condizioni di lavoro.

Attenzione: se le comunicazioni obbligatorie (art. 4, co. 15, L. 92/2012) sono effettuate in ritardo, si perdono gli incentivi in misura proporzionale al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data in cui, seppur tardivamente, si effettua la comunicazione.

 

Requisiti lavoratore

In seguito all’abrogazione dell’art. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 181/2000 da parte della L. 92/2012, non è più necessario che il lavoratore conservi lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da garantire un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Inoltre è stata modificata la disciplina relativa alla sospensione della disoccupazione: con la L. 92/2012 resta sospeso lo stato del lavoratore, indipendentemente dall’età, che ha un rapporto di lavoro subordinato per meno di sei mesi.


Esclusioni

Il diritto all’incentivo decade per assunzioni che violano il diritto di precedenza, se l’assunzione è frutto di un obbligo precedente e se con il lavoratore avente già un diritto di assunzione viene offerto un contratto di somministrazione (di cui all’art. 4, co. 12, lett. a), L. 92/2012).

Niente incentivi neppure per riassunzione di un lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o rinveniente da un contratto scaduto nei sei mesi precedenti alla riassunzione: il nuovo e il vecchio datore di lavoro non devono presentare assetti proprietari coincidenti in maniera sostanziale o avere rapporto di collegamento o controllo. Questo principio si applica anche all’utilizzatore in presenza di rapporto di somministrazione.

Il diritto agli incentivi cade anche se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano a proprio carico una sospensione causata da una crisi o procedura di riorganizzazione aziendale (a meno che l’assunzione sia motivata dalla necessità di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o siano destinate a una unità produttiva diversa).


Incentivi

In sintesi, l’incentivo spetta se, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo  o riduzione di personale, il lavoro viene offerto prima ai licenziati, che rifiutano; il licenziamento non comporta diritti di precedenza; gli assunti ricoprono mansioni diverse da quelle dei licenziati con diritto di precedenza sull’assunzione.

Spetta anche nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in indeterminato, nel caso in cui il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione pari ad almeno 24 mesi nel caso in cui il rapporto si fosse concluso (sempre che il lavoratore non avesse maturato un diritto precedente all’assunzione).


Lo sgravio fiscale del 50% per 36 mesi diventa totale (100%) per le imprese artigiane e per quelle del Mezzogiorno.  In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione si ha diritto all’incentivo per 36 mesi, nelle stesse modalità e per le stesse fattispecie di tipologia e di indicazione geografica esposte precedentemente.

È possibile cumulare gli incentivi relativi al periodo in cui il lavoratore ha operato per il medesimo soggetto con contratto a tempo determinato o somministrato. Non si cumulano invece i periodi in cui il medesimo lavoratore ha fornito le proprie prestazioni a diversi utilizzatori (indipendentemente dall’agenzia si somministrazione lavoro che può anche essere la medesima), che non siano collegati da assetti proprietari coincidenti e che non siano legati da rapporti di collegamento o controllo.

 

Applicazione

Gli incentivi saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni e proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016, mentre gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità in seguito al licenziamento individuale valevano solo per assunzioni, proroghe e trasformazioni fino al 31 dicembre 2012.

La L. 223/1991 prevede incentivi specifici per la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato sottoscritto con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, anche se questo dura fino a 12 mesi.

Nell’ipotesi in cui la trasformazione sia avvenuta prima della scadenza del beneficio ottenuto quando il rapporto era a termine, si ha diritto all’incentivo indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato. Ecco il ventaglio di ipotesi:

  • Il datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un contratto a termine di 12 mesi e lo trasforma allo scadere del dodicesimo mese; spetterà il beneficio complessivo di 24 mesi.
  • Il datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un contratto a termine di 15 mesi e poi lo trasforma al quindicesimo mese; spetterà al datore di lavoro solo la riduzione contributiva per i primi 12 mesi del rapporto; non spetta il beneficio per la trasformazione.
  • Il datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo proroga per altri sei e infine lo trasforma a tempo indeterminato; spetterà al datore di lavoro la riduzione contributiva per complessivi 24 mesi.
  • Il datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo proroga per altri nove e infine lo trasforma a tempo indeterminato; spetterà al datore di lavoro la riduzione contributiva per i primi 12 mesi (cumulando l’intera durata del primo rapporto e i primi sei mesi del secondo rapporto, conseguente alla proroga); spetta il beneficio per la trasformazione, se questa interviene (e decorre) entro i primi sei mesi del secondo rapporto; non spetta il beneficio per la trasformazione se questa interviene successivamente, perché viene superato il termine di dodici mesi complessivi previsto dall’art. 8, co. 2, l. 223/1991.
  • Il datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi – trascorsi sessanta giorni, in conformità di quanto previsto dall’art. 5, co, 3, d.l.vo 368/ 2001, in materia di successione dei contratti a termine – stipula un secondo contratto per nove mesi e infine effettua la trasformazione a tempo indeterminato; spetterà il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a termine e poi la riduzione di dodici mesi conseguente alla trasformazione.
  • Il datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi – trascorsi sessanta giorni, in conformità di quanto previsto dall’art. 5, co, 3, d.l.vo 368/ 2001, in materia di successione dei contratti a termine – stipula un secondo contratto per 12 mesi e infine effettua la trasformazione a tempo indeterminato: spetterà il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a termine; l’incentivo per la trasformazione spetterà se questa interviene (e decorre) entro il nono mese del secondo rapporto.

L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità originariamente assunto a termine comporta il diritto alla riduzione contributiva uguale a quella spettante in caso di trasformazione a tempo indeterminato; l’assunzione (immediata o interrotta) a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità assunto a tempo determinato comporta la riduzione dei contributi per 12 mesi. Non si ha diritto alla riduzione contributiva e al contributo mensile se l’assunzione è conseguenza di un diritto maturato dal lavoratore.


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