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Decreto Legge - 18 Ottobre 2012 - n 179  
     
     
Dieci domande e risposte sulle «Start up innovative»  
     
     
19/12/2012
Start up innovativa: i nuovi requisiti nel Dl Sviluppo bis
Di seguito analizziamo tutte le novità per le start up innovative ufficializzate con la definitiva approvazione del dal Decreto Sviluppo bis in Parlamento il 13 dicembre 2012.In particolare: i requisiti per godere dello status, i contratti di lavoro, le agevolazioni, gli incentivi, le deroghe al diritto societario:

 

Il testo del Decreto del governo è stato in buona parte riconfermato, ma è stata introdotta una maggior elasticità nei requisiti per rientrare nella definizione di start-up innovativa. 

Status di start up innovativa


In base all’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 appena convertito in legge, la start up innovativa è una «società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».  Seguono una serie direquisiti specifici:
 

  • I soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni (formulazione cambiata rispetto al testo orginario del Dl, secondo cui i soci di maggioranza dovevano essere persone fisiche sempre, non solo per i primi due anni).
  • Attività avviata da non più di quattro anni.
  • Sede principale in Italia.
  • Valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività.
  • Non distribuisce utili.
  • Oggetto sociale, esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.Formulazione finale meno rigida di quanto prevedeva il dl originario, secondo cui l’oggetto sociale doveva essere esclusivo.
  • Non è costituita da fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda.

 

Requisiti

L’impresa deve possedere almeno uno di questi requisti:

  1. Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (anche qui, paletto meno rigido rispetto al Dl, per cui il tetto minimo di spesa era al 30%).
  2. Almeno un terzo della forza lavorocomplessiva formata da personale con dottorato di ricerca (conseguito o in corso) o in possesso di laurea con almeno tre anni di ricerca certificata in Italia o all’estero.
  3. Impresa titolare, licenziataria o (come previsto da una modifica del testo di conversione) anche depositaria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Oltre a quanto previsto dai principi contabili, si definiscono spese per R&S:

  • relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan,
  • servizi di incubazione forniti da incubatori certificati,
  • costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori,
  • spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso

Sono escluse quelle per l’acquisto di immobili e (novità della conversione in legge) per l’affitto..

 

Società già esistenti

Possono essere start up innovative, e avere diritto alle agevolazioni previste dalla legge, anche le imprese che erano già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione (e non più dalla data di conversione in legge, come prevedeva il Dl). Bisognerà quindi aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le imprese già esistenti devono avere tutti i requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 25 e certificarne il possesso attraverso una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale da depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Queste imprese hanno diritto alle agevolazioni per:

  • quattro anni se l’azienda è stata costituita entro i due anni precedenti,
  • tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti,
  • due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

 

Start up sociali

Le norme della legge si applicano anche alle start-up a vocazione sociale, in possesso di tutti i requisiti richiesti, che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, ovvero:

  • assistenza sociale,
  • assistenza sanitaria,
  • assistenza socio-sanitaria,
  • educazione, istruzione e formazione,
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
  • valorizzazione del patrimonio culturale,
  • turismo sociale,
  • formazione universitaria e post-universitaria,
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali,
  • formazione extra-scolastica,
  • servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

 

L’incubatore certificato

La legge prevede agevolazioni anche per “l’incubatore di start-up innovative certificato“, definito come una società di capitali (anche cooperativa, di diritto italiano o Societas Europea) che «offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative».

Anche l’incubatore certificato deve avere una serie di requisiti precisi, elencati nel dettaglio dai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 25 della legge.

 

La sezione speciale della Camera di Commercio

Sia per le start up innovative sia per gli incubatori certificati, le Camere di Commercio istituiscono un’apposita sezione speciale del registro delle imprese (a cui bisogna essere iscritti per poter beneficiare delle agevolazioni).

Per l’iscrizione, la sussistenza dei requisiti è autocertificata dal legale rappresentante.

La domanda va presentata in formato elettronico, e contenere una precisa serie di informazioni, elencate ai commi 12 (per le start up) e 13 (per gli incubatori certificati) dell’articolo 25 della legge.

Ogni anno, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio o comunque entro sei mesi dalla chiusura d’esercizio,  il rappresenta legale conferma il mantenimento dei requisiti depositando apposita dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

La perdita dei requisiti

Quando perde i requisiti per essere definita start up innovativa (o incubatore certificato), la società viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese entro 60 giorni: permane l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Il mancato deposito della dichiarazione annuale sul mantenimento dei requisiti comporta la perdita dei requisiti.


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