HOME / CHI SIAMO / SEDI / CONTATTI / LINK UTILI / NEWS / LE NOSTRE GUIDE
Prontolavoromcl
CURRICULUM VITAE  
     
     
CONTRATTI DI LAVORO  
     
     
FOCUS SULL'APPRENDISTATO  
     
     
TRANSIZIONE SCUOLA/LAVORO  
     
     
AGEVOLAZIONI ALL'ASSUNZIONE  
     
     
AMMORTIZZATORI SOCIALI  
     
     
FISCO E PREVIDENZA  
     
     
SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE  
     
     
GARANZIA GIOVANI  
     
     
News

 
Le guide
Ape Sociale > La scheda INPS  
     
     
Patronato SIAS > Cerca la sede più vicina  
     
     

Le guide
indietro
avanti
Ape Sociale Lavoratori precoci

23/06/2017
Novità Pensioni > Al via domande Ape Sociale e Precoci entro 15 Luglio 2017
Gli anticipi pensionistici contenuti nella legge di bilancio 2017 in favore degli ultra 63enni e dei lavoratori precoci in condizioni di difficoltà entrano ufficialmente in vigore. Sono stati infatti pubblicati in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 138 del 16 Giugno 2017) i due provvedimenti che regolano l' APE Sociale e il pensionamento con 41 anni di contributi. 

Ape Sociale > Che cosa è?

L'articolo 1 della legge di bilancio 2017 prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia. 

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni ed è soggetta a limiti di spesa.

Domanda > I requisiti

Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti: 
  • Almeno 63 anni di età;
  • Almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’allegato A del DPCM l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
  • Non essere titolari di alcuna pensione diretta.
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

A chi è rivolto l' Ape Sociale

L'indennità c.d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:
  • Disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  • Soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • Invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  • Dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate e meglio descritte nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. Tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all’interruzione predetta. Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- Conciatori di pelli e di pellicce;
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- Conduttori di mezzi pesanti e camion;
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- Operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti. 

Decorrenza e Durata

L'indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.
 
In deroga a quanto sopra esposto, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 15 luglio 2017 e, in caso in cui residuino risorse finanziarie, al massimo entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.
 
L’APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
 

Quanto spetta

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.
 
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
 
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa.
 
Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.


Hai dubbi? Contatta la sede a Te più vicina del PATRONATO SIAS - MCL!

 

ALTRE NEWS
 
 
06/02/2018
Pubblicati modello e istruzioni del 730/2018. Ecco tutte le principali novità!
 
01/02/2018
Legge di Stabilità 2018: Le principali novità in materia di lavoro
 
29/11/2017
Reddito di Inclusione: Dal primo Dicembre il via delle domande ai Comuni.
 
03/11/2017
APe Volontaria > Anticipo Pensionistico volontario in Gazzetta Uff.
 
23/10/2017
Presentata la Legge di Bilancio 2018 > Tutte le novità in materia di Lavoro
 
 
 
       
Seguici su facebookseguici su twitter MCL PRONTO LAVORO MCL è un’iniziativa
MCL Movimento Cristiano Lavoratori
Via L. Luzzatti 13/a - 00185 Roma
CF 80188650586 Email | Web credits
| Privacy