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Incentivo Occupazione Giovani 2017
Approfondimento a cura di "Dottrina per il Lavoro"
   
   
26/01/2017
Incentivo Occupazione Giovani 2017: Assunzioni possibili dal 1° Gennaio
I datori di lavoro che assumeranno giovani di età compresa tra 16 e 29 anni entro il 31 dicembre 2017 nell'ambito del programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani) potranno godere di un risparmio sulla contribuzione nel limite massimo di 8.060 euro annui per ciascuno assunto. Per poter fruire del beneficio contributivo è necessario inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all’INPS in via telematica. L'iniziativa si colloca in sostituzione all'incentivazione delle assunzioni previste dal programma Garanzia Giovani, che hanno visto la data di chiusura anticiparsi al 31 Gennaio 2017.

La legge di Bilancio 2017 prevede interessanti agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumeranno giovani di età compresa tra 16 e 29 anni nell'ambito del programma "Garanzia Giovani" entro il 31 dicembre 2017. In particolare, vengono confermati e aumentati gli sgravi contributivi già previsti in passato, al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno della disoccupazione giovanile.
 

Categorie di lavoratori interessati


Giovani tra 16 e 29 anni ammessi al Programma Garanzia Giovani, se minorenni devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.  


Agevolazioni e modalità degli incentivi


L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni fatte dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con:
  • Contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione;
  • Contratto di apprendistato professionalizzante;
  • Contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata iniziale sia pari o superiore a sei mesi.
Non spetta in caso di lavoro domestico e accessorio.
Spetta anche per l’assunzione, se fatta con CCNL (lavoro subordinato), di un socio lavoratore di cooperativa.

I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare. Verificata la disponibilità residua delle risorse, l’INPS comunicherà, all’azienda interessata, che è stato prenotato, da questa, l'importo dell'incentivo.

Successivamente alla ricezione del nulla-osta all’incentivo, il datore di lavoro:
  • Entro i successivi 7 giorni, dovrà procedere, qualora non l’abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore sul quale vuole applicare l’incentivo.
  • Entro i successivi 10 giorni - sempre dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto - deve comunicare l'avvenuta assunzione all’Inps, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale (entro il termine del 28 febbraio 2019).


Importo e durata dell'incentivo


In caso di assunzione a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante l’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di euro 8.060 annui.
In caso di contratto a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, l’agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massino di euro 4.060 annui. Se part-time l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. 


Ambito territoriale


Tutto il territorio nazionale, con l'eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, che non partecipa al programma Garanzia Giovani. 


Conformità alla normativa sugli aiuti di Stato


L’agevolazione è soggetta alla regola del “de minimis”, lo sforamento è consentito esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Per i giovani in età compresa tra 25 e 29 anni, oltre l’incremento occupazionale netto occorre il rispetto di una delle seguenti condizioni: che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; non siano in possesso di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma professionale; che siano occupati in settori o in professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera il 25% (D.D. n. 385/2015).  


Fonte: ItaliaLavoro spa / AnpalServizi spa / Dottrinalavoro.it

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