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26/09/2016
Sussidio NASpI > Dal 1 Gennaio 2017 sostituirà l'indennità di mobilità
L’indennità di mobilità verrà sostituita dalla NASpI a partire dal 1° Gennaio 2017, quando non troveranno più applicazione le norme relative al tale ammortizzatore sociale, come previsto dalla legge Fornero del 2012 (articolo 2, comma 71). Si concluderà quindi, con il nuovo anno, l’iter procedurale di passaggio al regime della NASpI. 

I disoccupati che perderanno il lavoro a partire dal 31 dicembre 2016 non avranno più diritto all’indennità di mobilità attualmente riconosciuta ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, ma potranno solo fare richiesta della Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, in vigore dal 1° maggio 2015 ed erogata dall' Inps.

Per chi è già in mobilità alla data del 31 dicembre 2016, non ci saranno cambiamenti e continuerà a percepire l’indennità prevista fino alla fine del periodo di assistenza. La sostituzione dell’assegno di mobilità era già prevista dalla legge Fornero del 2012, tanto che già dal 1° gennaio di quest’anno è entrato in azione il cosiddetto ‘decalage’, con la riduzione di sei mesi del periodo di durata prevista per l’erogazione della mobilità.
 

Da indennità collettiva a trattamento individuale

Il passaggio da una forma di indennità collettiva come la mobilità ad un trattamento di tipo individuale come la Naspi comporterà in molti casi, una penalizzazione per il disoccupato che, se inizialmente potrebbe ricevere un assegno più alto di quello previsto dal trattamento di mobilità, vedrà lo stesso ridursi col tempo.
  

Ad esempio, la mobilità prevede il versamento di un’indennità per un periodo che può arrivare fino a 48 mesi (dipende dall’area geografica di residenza e dall’età del beneficiario) e con massimali che sono di 960 euro lordi per gli stipendi fino a 2000 euro e di 1150 euro lordi per le retribuzioni superiori a 2000 euro.
 

Nel caso della Naspi, invece, il tetto massimo dell’assegno è fissato a 1300 euro, ma la durata del sussidio può essere al massimo pari alla metà delle settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti. Questo significa che i disoccupati a partire dal 1° gennaio 2017 riceveranno un sussidio di Disoccupazione al massimo per una durata di 24 mesi. L’assegno percepito, inoltre, a partire dal quarto mese, subirà una riduzione del 3 per cento al mese annullando rapidamente il vantaggio dell’assegno di partenza più alto.
 


Differenze contributive e di prestazione

Da sottolineare che, conseguentemente al superamento della mobilità, i datori non potranno più godere dei benefici anche contributivi legati all’assunzione di lavoratori in mobilità. Si tratta di due ammortizzatori sociali notevolmente differenti tra loro in termini di contribuzione versata dal datore di lavoro, requisiti di accesso, durata, misura e tipologie di agevolazioni.

Per quanto concerne gli aspetti legati ai requisiti di accesso, la prestazione di disoccupazione NASpI è rivolta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a seguito di:

  • licenziamento individuale,
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015,
  • dimissioni per giusta causa (individuate dalla giurisprudenza),
  • risoluzione consensuale (esclusivamente se avvenuta secondo la procedura di cui all’art. 7, L. 604/1966).

L’indennità di mobilità è invece rivolta ai lavoratori licenziati a seguito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n.223 del 1991 da aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e appartenenti a particolari settori economico-produttivi.


Fonte: PMI.it / Blastingnews.com

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