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Circolare INPS n. 178 del 03/11/2015  
     
     
La nostra news del 27 Gennaio sugli sgravi contributivi del Jobs Act  
     
     
06/11/2015
Bonus Assunzioni Jobs Act: I nuovi chiarimenti INPS per l'anno 2015
Con circolare n. 178/2015, l’INPS ha fornito nuovi ed ulteriori chiarimenti in merito all’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro atempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, previste dalla Legge di Stabilità 2015. In particolare vengono fornite precisazioni in merito alla possibilità di fruire del beneficio per i datori di lavoro privati.

 

Aziende beneficiarie oltre alle private

L’Istituto precisa che il beneficio si applica anche ai datori di lavoro che:
 

  • non rientrano nel novero delle Amministrazioni Pubbliche, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS);
  • assumono lavoratori assicurati all’Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI).


Cumulabilità con altri esoneri previsti dalla Legge

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Dunque il bonus non si può sommare con quello previsto per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate, o con una professione, o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, di cui all’art. 4, commi 8-11, Legge n. 92/2012. L’Istituto chiarisce, fornendo anche alcuni esempi, che:
 

“A tal proposito, sottolinea l’Istituto, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla Legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della Legge n. 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato. Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla Legge n. 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla Legge n. 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato. L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica”.



Durata dello sgravio 2015

Rientrano nell’agevolazione le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 e la sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. Viene inoltre precisato che:
 

“In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. Tuttavia, il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici”.



Altri interessanti chiarimenti

Tra gli altri chiarimenti l’INPS specifica che:
 

  • In caso di assenza per maternità obbligatoria il periodo agevolato slitta in avanti;
  • Relativamente al settore del lavoro tramite agenzia, l’esonero spetta anche per eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione (disponibilità);
  • Nei casi di trasformazione o stabilizzazione (entro sei mesi dalla relativa scadenza) di rapporti a termine è prevista la restituzione del contributo addizionale NASpI ai sensi della Legge n. 92/2012;
  • In caso di lavoratore part-time assunto a tempo indeterminato da due datori di lavoro, l’esonero spetta purché la data di decorrenza dei rapporti di lavoro part-time sia la medesima;
     
  • L’esonero non interessa chi ha lavorato all’estero nei sei mesi precedenti;
  • Non si ha diritto all’esonero neanche nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso nei sei mesi precedenti la nuova assunzione sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
  • Si è inoltre esclusi dal bonus anche nei casi di subentro nell’appalto di servizi e transito di lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato dal cedente al subentrante (situazione per la quale la Legge di Stabilità 2016 prevede norme in controtendenza con tale principio di esclusione).

Fonte: Circolare INPS n. 178/2015 - PMI.it


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