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07/10/2015
Come funziona il Sussidio NASpi in caso di licenziamento o dimissioni
L’indennità di disoccupazione NASpI, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, spetta anche in caso di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione o di dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio. Ovvero la NASpI deve essere riconosciuta anche:
 
  • ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa;
  • in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.


Requisiti per la NASpI

I requisiti per il riconoscimento della NASpI, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015, sono di aver perduto involontariamente la propria occupazione e:
 

  • essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
  • avere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • avere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.


Dimissioni / Quando si intende "giusta causa"

In caso di dimissioni (circolare INPS n. 94/2015) è ritenuta una giusta causa, ad esempio:
 

  • il mancato pagamento della retribuzione;
  • l’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • aver subito modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • il mobbing;
  • le notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4 del codice civile);
  • lo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 del codice civile;
  • il comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Per le dimissioni volontarie presentate durante il periodo di maternità per il quale è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 80/2015). Ovvero la lavoratrice ha diritto:
 

  • al Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
  • all’indennità di disoccupazione (adesso NASpI), se ne possiede i requisiti.


Risoluzione consensuale

La NASpI spetta anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a patto che la prestazione sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.


Licenziamento disciplinare

La NASpI spetta anche in caso di licenziamento disciplinare rientrando, secondo l’interpretazione dell’INPS (Circolare n. 142/2015) e del Ministero del Lavoro (interpello n. 13/2015), nella fattispecie di “disoccupazione involontaria” perché l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale. Va inoltre considerato che l’impugnabilità del licenziamento nelle opportune sedi giudiziarie potrebbe fare sì che lo stesso venga ritenuto illegittimo.


Licenziamento con conciliazione

Allo stesso modo non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpI il licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione (Ministero del Lavoro interpello n. 13/2015 e Circolare INPS n. 142/2015): l’accettazione da parte del lavoratore licenziato di un’offerta di conciliazione, che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale, comporta esclusivamente la rinuncia all’impugnativa del licenziamento ma non muta lo stato disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.


Fonte: PMI.it


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